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Statuto

Definizioni generali

A) Nel presente Statuto si fa riferimento alle sotto elencate entità così definite:

  1. Squadra di Volontari AIB: Insieme di Volontari AIB che, nel rispetto delle Normative vigenti, svolgono, le attività previste dal presente Statuto.
  2. Area di Base: Area territorialmente ed amministrativamente omogenea che, nei territori montani coincide con la Comunità Montana.
  3. Distaccamento di Area di Base: Entità territoriale operativa che assimila una o più Squadre associate di Volontari AIB ricomprese in una Area di Base.

B) Sono inoltre previste le seguenti figure che, a vario titolo, partecipano, coordinano e/o gestiscono le attività previste dal presente Statuto:

  1. Volontario AIB con sole funzioni di supporto
  2. Volontario AIB
  3. Vice Caposquadra
  4. Caposquadra (colui che coordina e dirige la Squadra associata della quale è il Legale Rappresentante)
  5. Vice Comandante di Distaccamento
  6. Comandante di Distaccamento
  7. Vice Ispettore Provinciale
  8. Ispettore Provinciale
  9. Ispettore Regionale
  10. Ispettore Generale
  11. Membro del Collegio dei Probiviri
  12. Membro della Commissione Disciplinare
  13. Revisore dei Conti

Art. 1

L´Associazione "Corpo Volontari Antincendi Boschivi del Piemonte", in seguito denominata brevemente "Corpo", ha sede in Torino, Corso Regina Margherita, 304. Le eventuali future variazioni della sede legale potranno essere apportate in sede di Direzione regionale, senza formale variazione dello Statuto

Art. 2

Il Corpo, nel rispetto della legge quadro sul volontariato n. 266/91 e della legislazione regionale e nazionale in materia di incendi boschivi e di protezione civile, ha per scopo la prestazione in modo personale, spontaneo e gratuito di un servizio volontario di prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi e di protezione civile. Tale servizio dovrà svolgersi primariamente nell´ambito del territorio piemontese ricompreso dalle Aree di Base così come definito dal "Piano Regionale per la difesa del patrimonio boschivo", e da adeguamenti per esigenze strutturali approvati dal Comitato regionale.
In particolare, il Corpo si prefigge di salvaguardare, in caso di una qualunque calamità naturale, da catastrofi o da altri eventi calamitosi:

a) il patrimonio boschivo;
b) gli insediamenti urbani, rurali, montani e pedemontani;
c) l´ambiente naturale;
d) la vita dei cittadini e i loro beni.

Il Corpo non ha fini di lucro, è apartitico e aconfessionale .

Art. 3

Per il raggiungimento di tali scopi e nell´intento di agire a favore di tutta la collettività, il Corpo opera:

a) attraverso lo strumento della convenzione, per concorrere all´adempimento dei compiti dello Stato, della Regione, delle Province, degli Enti locali, delle Autorità e degli altri Enti competenti in materia di incendi boschivi e protezione civile;

b) al di fuori delle convenzioni, attraverso lo svolgimento diretto delle attività di cui all´art. 2 nel rispetto delle norme statutarie e della legislazione regionale e nazionale vigente;

c) promuovendo attività preventive di sensibilizzazione di vario genere e di informazione alla popolazione (predisposizione e distribuzione di materiale divulgativo, promozione di convegni, studi, ricerche, bandi di concorso, etc.).

Art. 4

Il Corpo può essere incaricato da Stato, Regione, Enti Locali Territoriali dello svolgimento di altri compiti compatibili con i suoi fini istituzionali.
In caso del tutto eccezionali e di urgenza è facoltà dell’Ispettore Generale e degli Ispettori Regionali decidere di intervenire in ambito nazionale.
Per decidere in merito agli interventi in ambito internazionale sarà convocato d’urgenza il Comitato regionale.

Art. 5

Il Corpo può aderire o partecipare ad enti e ad organismi nazionali ed internazionali, dopo apposita delibera dell’ Assemblea Generale del Corpo, qualora tale partecipazione sia ritenuta opportuna per il miglior raggiungimento delle proprie finalità.

Art. 6

Il Corpo adotta come proprio emblema esclusivo un pino verde, con fiamme giallo rosse nella parte sinistra, la cartina di colore azzurro del Piemonte; il pino è affiancato a destra dal logo tipo della Regione Piemonte, nei colori rosso, bianco, blu, il tutto racchiuso in un cerchio recante in alto la dicitura “Corpo Volontari AIB Piemonte” di colore nero su fondo bianco, in basso a sinistra una fascia con la bandiera italiana e in basso a destra una fascia con la bandiera europea. Gli associati si impegnano ad adottarlo e ad usarlo esclusivamente secondo quanto previsto dal Regolamento e comunque secondo correttezza. Si impegnano, inoltre, in caso di dimissioni o esclusione dal Corpo, a rispettarne in ogni modo la titolarità esclusiva in capo al Corpo stesso, astenendosi da ogni uso o abuso.
Il Corpo è dotato di labaro regionale.

Art. 7

Le attività del Corpo sono svolte prevalentemente tramite le prestazioni personali, spontanee e gratuite fornite dagli aderenti alle Squadre associate, senza fini di lucro.
E´ ammesso il rimborso per le spese vive effettivamente sostenute, previa apposita documentazione secondo i criteri ed entro limiti preventivamente stabiliti dell’ Assemblea Generale del Corpo.

Art. 8

Il Corpo è costituito dalle Squadre di Volontari AIB regolarmente costituite ed iscritte al registro di volontariato ai sensi della L. 266/91.
Le Squadre associate al Corpo non potranno aderire ad altre organizzazioni di secondo livello aventi le stesse finalità.
L e singole Squadre associate sono raggruppate in Distaccamenti di Area di Base. I vari Distaccamenti di Area di Base sono raggruppati su base provinciale.
Il Corpo esercita una funzione di coordinamento e di orientamento per tutte le attività delle Squadre associate e di verifica del rispetto delle finalità e degli scopi statutari.

Art. 9

L’adesione della Squadra al Corpo dovrà essere riconosciuta con una delibera del Comitato regionale. Ogni Squadra gode di autonomia economica, finanziaria e patrimoniale, nonché di autonomia funzionale rispetto alle esigenze operative locali diverse da attività AIB. Gli interventi della Squadra in area di base, provincia, regione od a livello nazionale ed internazionale rientrano nelle competenze organizzative del Corpo.
L’adesione di nuove Squadre dovrà rispettare le procedure e le limitazioni previste dal regolamento.
La Squadra associata, per mantenere l’adesione al Corpo, dovrà essere composta da un minimo di 8 volontari, formati e idonei come previsto dalle normative vigenti.
All’interno del Corpo ogni Squadra associata è rappresentata dal proprio Caposquadra.
Ogni Squadra associata dovrà adottare un proprio Statuto corrispondente ai principi generali del presente e dei Regolamenti del Corpo. Per ottenere o mantenere l’adesione al Corpo, le Squadre associate dovranno prevedere all’interno dei propri Statuti quanto elencato dai successivi articoli 13-14-15-16-17-18.
Ogni Squadra associata , entro il 30 aprile di ogni anno, trasmette il proprio rendiconto economico agli Organi Centrali.

Art. 10

Le Squadre associate al Corpo hanno diritto:

a) a partecipare attivamente alle attività statutarie ed a tutte le iniziative sociali, oltre a ricevere contributi, risorse economiche e materiali, nella disponibilità del Corpo, secondo le modalità stabilite dai regolamenti;
b) a partecipare con proprio rappresentate all’Assemblea del Corpo;
c) a votare attraverso il proprio rappresentante gli organi sociali;
d) a far accedere i loro iscritti alle elezioni delle cariche sociali.

Art. 11

Sono obblighi delle Squadre associate:

a) rispettare le disposizioni statutarie, dei Regolamenti e delle procedure operative e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
b) eseguire le disposizioni impartite dai quadri superiori come previsto dalle procedure operative;
c) garantire una disponibilità adeguata per lo svolgimento dell´attività sociale, secondo i criteri previsti a livello di Regolamenti;
d) mantenere in efficienza mezzi, attrezzature ed equipaggiamenti in dotazione e relative sedi;
e) provvedere al versamento della quota associativa annua, determinata dall’Assemblea Generale del Corpo, da versare entro il 30 marzo dell’anno di riferimento ;
f) addestrare e dare indicazioni di intervento ai Volontari AIB;
Le prestazioni delle Squadre associate verso il Corpo sono a titolo gratuito.

Art. 12

La Squadra associata potrà dimettersi previa comunicazione al Corpo con documento approvato dalla propria Assemblea.
La Squadra sarà esclusa dal Corpo se non provvede al pagamento della quota associativa annuale e non produce le necessarie motivazioni richieste dal Comitato regionale, entro il termine di 30 giorni.
La squadra è espulsa per i seguenti motivi:

a) mancato rispetto delle disposizioni disciplinanti l’attività AIB e previste dalle procedure operative e dal regolamento;
b) ricorrenza di altri gravi motivi, quali: comportamento contrastante con gli scopi del Corpo, persistenti violazioni degli obblighi statutari e regolamentari, etc.

I provvedimenti di esclusione e di espulsione sono deliberati dal Comitato regionale e comunicati in forma scritta; avverso tali provvedimenti può essere presentato ricorso al Collegio dei Probiviri come da art. 43, entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. L’efficacia del provvedimento resta sospesa fino al decorso di tale termine o, nel caso di presentazione del ricorso, fino alla decisione dell’organo adito.

Art. 13

I volontari, appartenenti alle singole Squadre associate, si distinguono in :

a) Volontari AIB:volontari che assicurano nel limite delle proprie disponibilità, per il periodo richiesto, un pronto intervento efficace e risolutivo.
b) Volontari AIB con sole funzioni di supporto:volontari che si rendono disponibili ad eseguire attività che non richiedono le caratteristiche del seguente art. 14.

Art. 14

Il Volontario AIB, deve possedere i seguenti requisiti:

a) maggiore età;
b) idoneità psico-fisica, da accertare secondo le modalità previste dalla vigente normativa, per i volontari addetti agli interventi di lotta attiva A.I.B. e di protezione civile;
c) conseguimento dell’adeguata formazione, come previsto dalle normative vigenti.

L´aspirante volontario è tenuto a dichiarare espressamente, nella domanda, di accettare ogni disposto dei presenti articoli.
Il Corpo verifica la registrazione dei volontari e verifica periodicamente il possesso dei requisiti degli stessi.

Art. 15

Sono obblighi dei Volontari:

a) rispettare le disposizioni statutarie, dei Regolamenti e delle procedure operative;
b) eseguire le disposizioni impartite dai quadri superiori e/o come previsto dalle procedure operative;
c) garantire una disponibilità adeguata per lo svolgimento dell´attività sociale, secondo i criteri previsti a livello di Regolamenti;
d) mantenere in efficienza mezzi, attrezzature ed equipaggiamenti in dotazione e relative sedi;

Le predette prescrizioni possono essere opportunamente integrate da quanto previsto nei Regolamenti.

Art. 16

La qualifica di Volontario si perde quando ricorra almeno una delle seguenti cause:

a) dimissioni volontarie indirizzate in forma scritta al Caposquadra;
b) mancato rispetto delle disposizioni disciplinanti l’attività AIB previste dalle procedure operative e dal regolamento;
c) esclusione per gravi motivi, comportamento contrastante con gli scopi del Corpo; persistenti violazioni degli obblighi statutari e regolamentari.

Le contestazioni ai punti b) e c) possono essere rilevate dal Caposquadra o da qualunque organo superiore.

Nel caso di accertamenti di cui al punto b) e c) segnalati dagli organi superiori al Caposquadra, questi è tenuto alla adozione dei provvedimenti previsti dalle procedure operative e dal regolamento del Corpo; nel caso non condividesse le contestazioni rilevate al proprio volontario potrà ricorrere alla Commissione disciplinare.
Alla stessa Commissione disciplinare potrà ricorrere l’Organo superiore che abbia accertato la violazione in difetto all’adozione da parte del Caposquadra del provvedimento richiesto. Nel caso le violazioni vengano contestate al Caposquadra, il provvedimenti saranno assunto dal Comitato Regionale, con possibilità di eventuale ricorso al Collegio dei probiviri.

Art. 17

Tutti gli appartenenti alle Squadre associate al Corpo, impiegati nelle attività operative, si impegnano ad attenersi rigorosamente – in vista della sicurezza, dell’efficacia e dell’efficienza delle operazioni stesse – alle istruzioni ed al coordinamento dei rispettivi responsabili.
Ove all’esecuzione delle istruzioni predette si frapponessero difficoltà, inconvenienti od ostacoli imprevisti e non fosse possibile ricevere ulteriori direttive, il Volontario deve adoperarsi per superarli anche con proprie iniziative, garantendo comunque la sua e l’altrui incolumità e sicurezza ed il rispetto delle procedure operative.
Di quanto sopra il Volontario deve informare immediatamente il superiore riferendo altresì dei risultati e di ogni altra conseguenza del suo intervento.
Al verificarsi di un evento resta inteso che ciascun Volontario è tenuto ad informare l’autorità competente.

Art. 18

Sono diritti dei Volontari:

a) promuovere iniziative intese a dare impulso ad ogni attività riconducibile allo scopo del Corpo;
b) ottenere in dotazione equipaggiamento personale (DPI) al fine di poter esplicare con la dovuta sicurezza il proprio compito;
c) essere provvisti di adeguata copertura assicurativa per gli infortuni eventualmente subiti per la loro attività nell’ambito del Corpo, secondo le specifiche deliberazioni del Comitato Regionale e/o procedure operative vigenti.

Le predette indicazioni possono essere opportunamente integrate da quanto previsto nei Regolamenti.

Art. 19

Il patrimonio del Corpo è costituito da:

a) beni mobili ed immobili acquistati o pervenuti a qualsiasi titolo;
b) somme accantonate per qualunque scopo sino a quando non siano erogate ed, in genere, valori mobiliari (titoli di stato o privati, etc.).
c) quota associativa annuale di appartenenza al Corpo. Tale somma rappresenta il fondo di garanzia ed è bene indisponibile del Corpo.

Le entrate del Corpo sono rappresentate da:

a) quota associativa annuale di appartenenza al Corpo;
b) contributi liberali degli aderenti;
c) contributi di privati, persone fisiche o giuridiche;
d) contributi dello Stato, Regione, Enti Locali, altri enti, istituzioni pubbliche;
e) contributi e rimborsi derivanti da convenzioni;
f) donazioni e lasciti testamentari;
h) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

Art. 20

L’esercizio finanziario dell’organizzazione ha inizio il 1° gennaio e si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
Il bilancio è annuale e deve essere predisposto e sottoposto all’Assemblea degli aderenti entro il 30 aprile di ogni anno.
La Direzione Regionale predispone il bilancio consuntivo e preventivo e li deposita presso la sede sociale almeno 15 giorni prima della convocazione dell’Assemblea affinché gli interessati ne possano prendere visione.
La Direzione regionale predispone, inoltre, il bilancio preventivo per l’esercizio annuale successivo. Il bilancio preventivo deve essere approvato dall’Assemblea che approva il bilancio consuntivo.

Art. 21

Il patrimonio associativo ed ogni altra risorsa economico-finanziaria, derivante anche da utili o da avanzi di gestione, devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
E´ vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e di avanzi di gestione, nonché di fondi, di riserve o di capitale durante la vita del Corpo. La quota sociale è intrasmissibile.

Art. 22

Sono organi sociali:

a) assemblea generale delle Squadre associate;
b) Consulta di area di base;
c) Consulta provinciale delle aree di base;
d) Consulta regionale;
e) Comitato regionale;
f) Direzione regionale;
g) Ispettore generale.
h) Collegio dei revisori dei conti
i) Commisione disciplinare
j) Collegio dei probiviri

Sono cariche sociali:

1) Caposquadra;
2) Comandante di Distaccamento;
3) Ispettore provinciale;
4) Ispettore regionale;
5) Ispettore generale.

Sono organi consultivi:

1) le commissioni tecniche.

Art. 23

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite ed hanno durata quadriennale; possono essere assunte e mantenute soltanto da chi risulta essere iscritto ad una Squadra associata.

Nel caso di dimissioni o di altra causa che comporti la cessazione dell’incarico, si provvederà alla sostituzione, come previsto dal regolamento; il sostituto rimarrà in carica fino allo scadere del mandato in corso.

ASSEMBLEA GENERALE

Art. 24

L´Assemblea Generale è costituita dai capisquadra delle Squadre associate al Corpo può essere ordinaria o straordinaria.
Ogni Squadra associata, in caso di impedimento del proprio Caposquadra, può essere rappresentata in Assemblea Generale da altro membro della Squadra associata attraverso apposita delega scritta. L’Assemblea Generale Ordinaria deve essere convocata dall’Ispettore Generale almeno una volta all´anno. L’Assemblea Generale Straordinaria può essere convocata dall’Ispettore Generale o quando è fatta richiesta da almeno un decimo delle Squadre associate; in questo caso, qualora l’Ispettore Generale non vi provveda, la convocazione deve essere effettuata dalla Direzione Regionale.
La convocazione dell´Assemblea Generale deve essere effettuata nelle forme previste dal regolamento generale.
E´ presieduta dall’Ispettore Generale o, in sua assenza, da un membro della Direzione Regionale delegato.
Alle adunanze possono essere invitate persone la cui partecipazione sia ritenuta opportuna, senza alcun diritto sociale; il diritto di voto è riservato ai rappresentanti delle Squadre associate.

Art. 25

L’Assemblea Generale Ordinaria:

a) elegge, con voto segreto, l’Ispettore Generale e gli Ispettori Regionali tra tutti gli iscritti alle Squadre associate;
b) approva il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo;
c) formula gli indirizzi generali di gestione del Corpo;
d) delibera su argomenti eventualmente proposti dal Comitato regionale;
e) nomina, all’inizio di ogni mandato, i tre componenti del Collegio dei Probiviri cui saranno deferite le eventuali controversie tra le Squadre associate ed il Corpo;
f) stabilisce l´entità della quota associativa annuale;
g) elegge il Collegio dei revisori dei conti;

Art. 26

L´Assemblea Generale Ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno delle Squadre associate. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l´Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero delle Squadre associate intervenute o rappresentate.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti degli aventi diritto in prima convocazione, ed a maggioranza relativa dei presenti in seconda convocazione.

Art. 27

L’Assemblea Generale Straordinaria delibera sulle modifiche dell’Atto costitutivo e dello Statuto, sullo scioglimento dell’Associazione e sulla devoluzione dell’eventuale patrimonio residuo. E’ validamente costituita quando siano presenti almeno tre quarti delle Squadre associate e le deliberazioni sono valide quando siano approvate dalla metà più uno dei presenti.
La deliberazione circa lo scioglimento del Corpo può essere assunta soltanto dall´assemblea dei soci in seduta straordinaria all´uopo convocata.
Tale deliberazione deve essere adottata con il voto favorevole di almeno 3/4 delle Squadre associate e provvederà a nominare tre Volontari, iscritti alle Squadre associate, quali liquidatori determinandone le funzioni.
Il patrimonio sociale verrà devoluto ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico od analogo settore.

STRUTTURA PERIFERICA

Consulta di Area di Base

Art. 28

La Consulta di Area di Base è costituita dai Capisquadra delle Squadre associate delle singole Aree di Base o dai loro delegati.
Deve essere convocata dal Comandante di Distaccamento almeno quattro volte all´anno. Deve essere, inoltre, convocata quando ne è fatta richiesta da un terzo dei Capisquadra; in questo caso, qualora il Comandante di Distaccamento non vi provveda, la convocazione dovrà essere effettuata dall’Ispettore Provinciale.
La Consulta di Area di Base è presieduta dal Comandante di Distaccamento.
Il Caposquadra, in seno alla Consulta di Area di Base, riferisce le eventuali esigenze, difficoltà delle Squadre associate e dei volontari o le eventuali disfunzioni di servizio in ambito operativo.

Art. 29

I Capisquadra eleggeranno le cariche previste, tra i Candidati, proposti dalle Squadre associate con le modalità previste dal regolamento.
La Consulta di Area di Base elegge, tra gli appartenenti alle Squadre appartenenti all’Area di Base il Comandante di Distaccamento e il Segretario della Consulta di Area di Base e ratifica, su proposta del Comandante di Distaccamento, uno o più Vice Comandanti di Distaccamento.
Tali cariche non sono subordinate alla titolarità della carica di Caposquadra.

Comandante di Distaccamento

Art. 30

Il Comandante di Distaccamento rappresenta e coordina le Squadre all’interno dell’organizzazione dell´Area di Base; in caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vice o da uno dei Vice Comandante di Distaccamento delegato.

Art. 31

Il Comandante di Distaccamento ha compito e facoltà, in stretto contatto con gli organi competenti, o su delega di questi, o su richiesta specifica del suo Ispettore Provinciale o di altri organi superiori, di coordinare, organizzare e presiedere a tutte le attività operative ricomprese nel territorio di propria competenza. In ambito operativo, risponde delle proprie decisioni ed azioni innanzi agli organi operativi superiori.
Informa e collabora con il proprio Ispettore Provinciale per la tutela degli interessi dei volontari e lo informa sul funzionamento degli organi dell’Area di Base.

Consulta Provinciale delle Aree di Base

Art. 32

La Consulta provinciale delle Aree di Base è composta dai Comandanti di Distaccamento delle Area di Base della provincia.
La Consulta deve essere convocata dall’Ispettore Provinciale almeno tre volte all´anno o su richiesta di un terzo dei Comandanti di distaccamento. Qualora l’Ispettore non vi provveda, la convocazione dovrà essere effettuata dall’Ispettore Regionale delegato per territorio.
L’Ispettore Provinciale presiede la Consulta Provinciale delle Aree di base.
Il Corpo attua il coordinamento delle attività nella Provincia attraverso la figura dell’Ispettore Provinciale competente per territorio.

La Consulta Provinciale ha il compito di:

a) valutare e recepire le istanze, i fabbisogni, le problematiche emergenti dalle Squadre associate, ricomprese nelle Aree di Base, per rappresentarle nelle opportune sedi;
b) elegge insieme ai Capisquadra l’Ispettore Provinciale e i Vice Ispettori previsti
c) pianificare le attività e l’impiego delle risorse rese disponibili,
d) adoperarsi per la riuscita di ogni iniziativa tendente alla realizzazione dello scopo sociale.

Circa le modalità di convocazione e di funzionamento si applica la medesima procedura prevista per l´Assemblea Generale.

Art. 33

Il numero dei Vice Ispettori Provinciali da eleggere in ciascuna Provincia viene determinato secondo i seguenti criteri:

a) n°1 vice Ispettore per province che abbiano fino a n° 30 Squadre associate
b) n°2 vice ispettori per province che abbiano fino a n° 60 Squadre associate;
c) n°3 vice ispettori per province che abbiano da n° 61 Squadre associate ed oltre.

Ispettore Provinciale

Art. 34

I Capisquadra eleggono tra gli iscritti alle Squadre associate della Provincia l’Ispettore Provinciale e i Vice Ispettori come da art. 33 e modalità di cui all’art. 32.
Gli Ispettori Provinciali hanno compito e facoltà, in stretto contatto con gli organi competenti o su delega di questi o su richiesta specifica degli organi superiori: di coordinare, organizzare e presiedere a tutte le attività operative, amministrative e logistiche ricomprese nel territorio provinciale. Rappresentano presso terzi, per soli fini tecnico-operativi, le Squadre associate della Provincia. Con idonea delega possono essere demandati a svolgere compiti particolari in base alle esigenze operative che si presentino.
Rispondono delle proprie decisioni ed azioni in ambito operativo all’Ispettore Generale e agli Ispettori Regionali.
Nello svolgimento e nell´adempimento dei loro compiti possono delegare il Vice Ispettore come previsto dall’art. 35.
La titolarità della carica di Ispettore Provinciale è incompatibile con qualsiasi altra carica, tranne quella di Caposquadra.

Art. 35

I Vice Ispettori Provinciali hanno il compito di coadiuvare gli Ispettori Provinciali nel controllo e verifica delle loro mansioni.

STRUTTURA REGIONALE

Consulta regionale delle Aree di Base

Art. 36

E´ costituito dai Comandanti di Distaccamento o loro Vice di tutte le Aree di Base della Regione
Deve essere convocata almeno una volta all’anno dall’Ispettore Generale che la presiede senza diritto di voto, come da regolamento. Può essere, inoltre, convocata, dalla Direzione Regionale, su richiesta di almeno un terzo dei Comandanti.

Art. 37

La Consulta Regionale delle Aree di Base ha il compito di:

a) approvare i Regolamenti;
b) valutare il bilancio preventivo e il programma annuale dei fabbisogni economici;
c) pianificare le attività operative;
d) nominare i componenti la Commissione Disciplinare;

Revisori dei conti

Art. 38

L’Assemblea delle Squadre associate, all’inizio di ogni mandato, nomina tre Revisori dei Conti, tra i Volontari delle Squadre associate, così come previsto dal Regolamento.
I revisori durano in carica quattro anni. Hanno l´obbligo di espletare tutte le funzioni ed i controlli inerenti la gestione amministrativo-contabile del Corpo. In particolare debbono relazionare in forma scritta alla Consulta Regionale e all’Assemblea delle Squadre associate sull´adeguatezza dei mezzi finanziari del Corpo in rapporto agli impegni assunti, a tutela di soci e terzi.

COMITATO REGIONALE

Art. 39

E’ composto da:

Ispettori Provinciali
Vice Ispettori Provinciali, questi ultimi senza diritto di voto
Ispettori Regionali
Ispettore Generale

Il Comitato Regionale si riunisce almeno sei volte all’anno ed è convocato dall’Ispettore Generale.
Il Comitato Regionale è investito di tutti i poteri per lo svolgimento dell’attività sociale e per il raggiungimento degli scopi statutari, eccetto per le materie riservate all’Assemblea e/o alla Consulta regionale. In particolare:

  1. informa e delibera gli interventi per l’attuazione degli indirizzi programmatici decisi dall’Assemblea generale e/o dalla Consulta Regionale.
  2. delibera sulle domande di nuove adesioni;
  3. delibera sulle esclusioni o espulsioni.

E’ facoltà dei componenti del Comitato Regionale di partecipare a tutte le riunioni ed assemblee degli Organi sociali.
Il Comitato Regionale è presieduto dall’Ispettore Generale od in sua assenza dall’Ispettore Regionale più anziano.
Assume le proprie deliberazione con la presenza della maggioranza dei suoi membri con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti aventi diritto di voto.

DIREZIONE REGIONALE E ISPETTORI REGIONALI

Art. 40

La Direzione Regionale è costituita da:

a) Ispettore Generale;
b) cinque Ispettori Regionali.

Gli Ispettori Regionali coadiuvano l’Ispettore Generale nell´esercizio delle sue funzioni: queste possono essere oggetto di delega da parte dell’Ispettore stesso.
La Direzione regionale ha il compito di gestire, coordinare, organizzare e presiedere a tutte le attività operative e di rappresentanza, a livello regionale.
Gli Ispettori Regionali rispondono del proprio operato all’Ispettore Generale ed all’Assemblea Generale delle Squadre associate.
La Direzione Regionale è l’organismo collegiale che cura l’esecuzione delle delibere assunte del Comitato regionale o da altri Organi sociali che ne abbiano facoltà.
Ogni Ispettore regionale riceverà, dall’Ispettore Generale, una o più deleghe tra quelle previste dal regolamento al fine ottimizzare la gestione operativa e funzionale dell’organizzazione. La Direzione Regionale provvederà all’inizio del proprio mandato, a nominare un Ispettore vicario che sostituirà l’Ispettore Generale in caso di assenza o impedimento.

Art. 41

L’Ispettore Generale è il legale rappresentante del Corpo.
All’Ispettore Generale compete la sovrintendenza dell´organizzazione e la direzione tecnico-operativa, amministrativa del Corpo.
L’Ispettore Generale risponde del proprio operato all’Assemblea delle Squadre associate.
In caso di assenza od impedimento le sue funzioni vengono attribuite temporaneamente all’Ispettore vicario.

Segreteria e altri dipendenti e collaboratori autonomi

Art. 42

La Direzione Regionale deciderà sull’instaurazione, sulla gestione e sulla risoluzione del rapporto di lavoro retribuito, sia dipendente sia autonomo, che il Corpo, in ragione delle sue imprescindibili esigenze di efficacia, continuità e regolarità di funzionamento, intratterrà, ex art. 3, IV comma, della legge n. 266/1991.
In particolare la Direzione Regionale delibera l´assunzione, il trattamento economico, il licenziamento del personale dipendente della Segreteria: tale personale è alla diretta dipendenza dell’Ispettore Generale e cura le esecuzioni delle delibere degli Organi Sociali.

Ufficio Stampa

Art. 43

Il Comitato Regionale nomina tra tutti gli iscritti alle Squadre associate uno o più componenti dell’Ufficio Stampa le sue funzioni sono previste dal regolamento.

Commissione Disciplinare

Art. 44

La Consulta Regionale delle Aree di Base, all’inizio di ogni mandato, nomina cinque membri, costituenti la Commissione disciplinare. La Commissione si riunisce ogni qualvolta se ne renda necessario l’intervento, in base alle norme del presente Statuto.
Il Ricorrente potrà farsi assistere da persona di sua fiducia all’interno dell’Organizzazione, che avrà funzioni di difensore.

Collegio dei Probiviri

Art. 45

Eventuali controversie insorte tra le Squadre associate ed il Corpo saranno deferite ad un Collegio di Probiviri composto da tre membri, nominati dall’Assemblea Generale fra gli iscritti alle Squadre associate.

Tale Collegio, sentite le parti in contraddittorio, esprimerà – senza formalità di procedura ed in via di equità – una determinazione che le parti stesse si impegnano sin d’ora ad assumere come espressione definitiva della loro volontà.

Art. 46

Tutti gli organi rappresentativi si impegnano al pieno rispetto dei presenti accordi e della normativa vigente nel settore.
L´attività del Corpo deve essere svolta nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi e di protezione civile.

Art. 47

Per tutto quanto non espressamente previsto dai presenti accordi si applicano il Codice Civile e ogni altra norma vigente.

Art. 48

All’atto dell’approvazione del presente Statuto si considerano Associate tutte le Squadre in cui erano organizzati i volontari AIB già facenti parte dell’Associazione Corpo Volontari AIB del Piemonte.
Nel periodo transitorio e sino al termine del mandato, entro e non oltre il 30 aprile 2008, le attuali cariche sociali previste e compatibili con il presente statuto rimangono in carica, al fine di mantenere e garantire tutte le procedure ed applicazioni del nuovo Statuto ed i relativi adeguamenti.

Durante tale periodo si provvederà ad attuare quanto segue:

  1. tutte le Squadre associate dovranno inviare un’accettazione del presente Statuto;
  2. tutte le Squadre associate dovranno inoltre operare gli eventuali adeguamenti del proprio Statuto, secondo quanto previsto nell’art. 8 del presente Statuto, ed inviare copia del proprio Statuto e regolamento;
  3. tutte le Squadre associate dovranno infine inviare una dichiarazione di non appartenenza ad altre organizzazioni di secondo livello;
  4. ogni provincia provvederà entro sessanta giorni ad eleggere i Vice Ispettori. L’Ispettore provinciale in carica convocherà una riunione dei Capisquadra competenti, secondo le modalità previste dagli artt. 33 e 35 del presente Statuto, e comunicherà i nominativi degli eletti alla segreteria;
  5. i referenti provinciali cesseranno le loro funzioni all’approvazione del presente statuto.

Al termine del mandato delle attuali cariche sociali, secondo quanto sopra previsto, si provvederà alla elezione ed al rinnovo di tutte le nuove cariche sociali, come previsto dallo Statuto.

Art. 49

Entro novanta giorni dall’approvazione del presente Statuto, la Consulta Regionale delle Aree di Base dovrà provvedere ad approvare il regolamento generale dell’Associazione, che annullerà e sostituirà l’attuale Regolamento, che, per quanto non in contrasto con il presente Statuto, rimane in vigore fino a tale data.